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domenica 22 aprile 2012

Calcioscommesse: quanto rischia Conte? Che cosa dice il Codice di giustizia sportiva

Non mi interessa ricadere in una delle categorie in cui, semplicisticamente, si declinano gli opinionisti e gli specialisti del genere. Mi riferisco alla dicotomia tra giustizialisti e garantisti così inutile in questo quadro sofferente. Preferisco appellarmi al Codice. Di Giustizia Sportiva, tanto per non trascurare le specifiche postille e fugare ogni dubbio. Preferisco capire che cosa prevede il nostro apparato normativo qualora quanto asserito da Filippo Carobbio in merito ad il suo ex tecnico ai tempi del Siena, Antonio Conte, rispondesse all'esatta sequenza dei fatti. Preferisco capire, quando si rischia di imputare a Conte responsabilità che non gli sono proprie con tutti i limiti della giustizia sportiva (per non parlare di quella ordinaria). 


L'allenatore della Juventus, che ha preferisco ricorrere alla strategia comunicativa dell'aggressione ieri in conferenza stampa esprimendo disponibilità ed estraneità, deve fronteggiare una pressione duplice e sul fronte del campionato e su quello dell'inchiesta della procura federale che il 26 aprile prossimo dovrebbe chiudere il capitolo audizioni. L'intenzione di Palazzi pare sia quella di un'estate di processi. E forse, prima che si celebrino gli stessi, avrebbe senso comprendere quale sia la versione di Conte. Vedremo. A riprendere il codice, a disciplinare il Divieto di scommesse e obbligo di denuncia è l'art. 6 che al paragrafo 6 specifica in merito a chi ha notizia di reato che:
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti  di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.
Illecito sportivo e obbligo di denunzia costituiscono la materia delle norme all'art.7 che inquadra in maniera più aderente la situazione:
Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia 
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non
inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti  di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.     
Questo quanto prevede la legge, quanto verrà deciso è altra cosa. Per Palazzi e i suoi collaboratori (12, tanto per rendere l'entità dell'inchiesta) sono maturate le condizioni per i primi deferimenti che si attendono per inizio maggio. Certo, saranno con ogni probabilità i primi dato che le inchieste delle procure di Bari e Napoli offriranno ancora spunti per la procura federale con il rischio di prospettare una giustizia più che parziale a scadenze fisse.  Qualche collaboratore, pentitosi di aver ricoperto ruolo attivo nella rete del calcioscommesse, ha fornito indicazioni utili alle indagini. Se ne terrà conto, come si terrà conto - qualora le confessioni di Carobbio, Gervasoni, Doni venissero confermate - delle mancanze da parte dei singoli e delle società. I nomi di quei giocatori che non hanno parlato si sono letti tra atti e giornali in un numero esorbitante. Che ne sarà di loro? Che ne sarà di quelle società - comprese quelle di Serie A - che vengono investite da questa storiaccia? A quasi un anno di distanza da quella conferenza stampa a Cremona, la sensazione è che ancora una volta avremo classifiche stravolte e punti di penalizzazione. 
  

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